Anche per il 2010 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.
I settori da beneficiare sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.
Soggetti ammessi al beneficio
Per l’anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:
- ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10 del D.lgs 4/12/1997, n. 460 ); - pdf
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383 ); - pdf
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 - pdf;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art.10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 - pdf;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n. 289 - pdf) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato, per le APS e per le associazioni sportive dilettantistiche
Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato e le APS, che rientrano in una delle tipologie indicate nella lettera a) del precedente paragrafo, possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello - pdf
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T. (Archivio Telematico).
ATTENZIONE: sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.
L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio degli enti del volontariato e delle APS.
Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle APS, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione aggiornata dell’elenco.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle APS
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2010 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che gli enti delle APS devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 definisce le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme.
Nel dettaglio, è prevista la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.
Per gli enti di cui alla lettera a) (Onlus, APS ed enti del volontariato) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Per gli enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell’università) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca predisporrà l’elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire per via telematica al citato Ministero utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero dell'Università e della ricerca cinquepermille.miur.it.
Ulteriori notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Per gli enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute curerà la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all’Agenzia.
Per i comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza.
Per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Tutti gli elenchi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia il 14 maggio 2010.
Rendicontazione
Anche per il 2010 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Scadenze del 5 per mille 2010
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Associazioni di Promozione Sociale
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Presentazione domanda d’iscrizione
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7 maggio 2010
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Pubblicazione elenco provvisorio
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14 maggio 2010
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Richiesta correzione domande
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20 maggio 2010
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Pubblicazione elenco aggiornato
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25 maggio 2010
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Pubblicazione dichiarazione sostitutiva
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30 giugno 2010 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia
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Buon lavoro
La segreteria nazionale